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O. 24/03/2005 n. 3417- Vista la richiesta del Prefetto di Chieti - Commissario delegato formulata con nota del 18 marzo 2005; - Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonchè le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005 e n. 3402 del 10 marzo 2005; - Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile, concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali, finalizzate a prestare soccorso alle vittime dell'atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione Russa, nella regione dell'Ossezia, città di Beslan», così come integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3388 del 2004; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 23 dicembre 2004, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2005, della dichiarazione dello stato di emergenza per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di extracomunitari; - Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, del 1° ottobre 2002, n. 3244, del 31 gennaio 2003, n. 3262, del 23 maggio 2003, n. 3287, del 3 luglio 2003, n. 3298, del 7 novembre 2003, n. 3326 e in data 8 luglio 2004, n. 3361; Ritenuto che le esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento delle distinte situazioni emergenziali; - Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005, n. 3397, il riferimento all'ordinanza di protezione civile n. 3375 è da intendersi all'ordinanza di protezione civile n. 3275. 2. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2004, n. 3339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per i comuni che abbiano subito la sospensione della loro attività d'impresa, il periodo massimo da assumere ai fini della quantificazione del contributo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a) dell'ordinanza di protezione civile n. 3309 del 2003 non può superare i 24 mesi». 3. In considerazione delle situazioni di emergenza in atto e di cui in premessa, e della specificità delle attività svolte dai mezzi aerei del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in aggiunta alle fattispecie contemplate dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale in data 8 agosto 2003, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, le disposizioni contenute nel medesimo decreto ministeriale non si applicano anche ai mezzi aerei in dotazione al Dipartimento medesimo. Art. 2. 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti in termini di massima urgenza correlati alla durata dell'emergenza in atto, i progetti comportanti varianti agli strumenti urbanistici strettamente attinenti alla realizzazione del passante autostradale di Mestre, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, n. 3273, in conseguenza delle attività ablatorie che saranno poste in essere per l'ottenimento delle aree oggetto O.P.C.M. 24/03/2005 n. 3417 – Disposizioni urgenti di protezione civile delle esecuzione delle opere previste, sono approvati dal Commissario delegato, coerentemente con quanto deliberato dai comuni competenti. L'approvazione del Commissario delegato costituisce a tutti gli effetti variazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici. Art. 3. 1. Nell'ambito del contesto emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, è assegnato all'Autorità ecclesiastica di Stromboli l'importo di euro 50.000,00, finalizzato alla realizzazione degli interventi necessari a rimuovere le situazioni di pericolo in atto nelle Chiese San Vincenzo e San Bartolomeo nel medesimo territorio; al relativo onere si provvede a carico del Fondo della protezione civile. Art. 4. 1. Per il proseguimento delle iniziative di carattere urgente finalizzate alla messa in sicurezza dei Laboratori del Gran Sasso e per la eventuale bonifica delle aree inquinate, l'ANAS è autorizzata a trasferire al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, le risorse finanziarie rivenienti dall'art. 5 della legge n. 366 del 1990. Art. 5. 1. La disposizione di cui all'art. 1, comma 24, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica anche al comune di Trapani relativamente alle spese per le iniziative finalizzate allo svolgimento del «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004. 2. Il Prefetto di Trapani, nominato soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3377 del 2004, provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali concernenti i lavori di completamento del molo foraneo del porto di Favignana; ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie della regione Siciliana, che provvederà a trasferire le predette risor- se sulla contabilità speciale intestata al soggetto attuatore Prefetto di Trapani. Art. 6. 1. Al fine assicurare un progressivo rientro della situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, secondo quanto richiesto dal Commissario delegato con nota del 18 febbraio 2005 e coerentemente con quanto espresso dalla regione stessa con nota del 9 marzo 2005, le competenze in materia di ingresso nella regione Campania dei rifiuti recuperabili sono trasferite alla medesima Amministrazione regionale. 2. Il numero dei componenti della Commissione tecnico-scientifica istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, e successive modificazioni, è elevato di un'unità designata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2004, alla lettera e), dopo la parola «rifiuti» sono aggiunte le parole «e le balle di rifiuto secco codice 191212». Art. 7. 1. L'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3279/2003, è così sostituito: 2. «Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 3 dell'ordinanza n. 3375/2004 e nell'art. 2 dell'ordinanza n. 3379/2004, relative alle iniziative da porre in essere per il comune di San Giuliano di Puglia, l'ing. Claudio Rinaldi assume la qualità di soggetto attuatore per la realizzazione di tutti gli interventi ed opere, anche infrastrutturali, di ricostruzione inerenti al territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002». Il soggetto attuatore provvede, altresì, qualora espressamente incaricato dalle singole amministrazioni comunali interessate, alla progettazione e successiva realizzazione degli interventi a favore dei privati, nell'ipotesi in cui quest'ultimi abbiano delegato dette iniziative alle medesime O.P.C.M. 24/03/2005 n. 3417 – Disposizioni urgenti di protezione civile amministrazioni comunali, ai sensi della normativa vigente in materia ». 2. L'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3279/2003 è così sostituito «Per l'espletamento delle funzioni connesse al compimento degli interventi e delle opere previsti nella presente ordinanza, il soggetto attuatore, è autorizzato ad avvalersi di sei unità di personale tecnico amministrativo in servizio presso il Servizio integrato infrastrutture e trasporti Lazio - Abruzzo - Sardegna; detto personale, che verrà individuato con successivo apposito provvedimento del soggetto attuatore, è autorizzato, nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, a svolgere in via continuativa prestazioni di lavoro presso la struttura commissariale, nonchè a prestare lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, da liquidarsi da parte del soggetto attuatore sulla base di apposite comunicazioni mensili. Al predetto personale, inviato in missione, è riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti per l'utilizzo di mezzi propri. Il soggetto attuatore è altresì autorizzato ad acquisire la disponibilità di una sede logistica idonea per la struttura di titolarità, ed a porre in essere tutte le iniziative di carattere negoziale conseguenti». 3. All'art. 3, comma 6, dell'ordinanza n. 3279/2003, le parole «al 31 dicembre 2003», sono sostituite dalle seguenti «al periodo di vigenza dello stato di emergenza». 4. Al soggetto attuatore, in ragione dell'attività da porre in essere ai sensi del presente articolo, è corrisposta un'indennità onnicomprensiva pari al 70% del trattamento economico in godimento. 5. E' autorizzata l'apertura di una contabilità speciale di tesoreria, intestata al soggetto attuatore, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 6. Al fine di consentire al soggetto attuatore l'espletamento delle iniziative finalizzate a garantire l'immediata operatività della propria struttura, il presidente della regione Molise - Commissario delegato provvede a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 5 l'importo di euro 200.000,00. 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del territorio della provincia di Campobasso colpito dagli eventi sismici del 29 ottobre 2002. Art. 8. 1. Nell'ambito della situazione di emergenza ambientale nella regione Campania, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, ed in relazione alla gravità del pregiudizio di carattere economico determinato dall'inquinamento in atto nel territorio del comune di Acerra, il Prefetto di Napoli è autorizzato a corrispondere un indennizzo, nel limite massimo di euro 20.000,00, a favore di ciascun operatore del settore zootecnico che esercita la propria attività nel medesimo comune. Il predetto indennizzo è corrisposto, sulla base di idonea probante documentazione, su motivata proposta dell'Amministrazione comunale, secondo criteri di rigorosa perequazione ed al netto degli indennizzi a qualsiasi titolo spettanti. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 60.000,00, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la protezione civile. Art. 9. 1. Per il completamento degli interventi infrastrutturali e di sistemazione idrogeologica previsti nell'ambito degli interventi da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004, ed inseriti nel programma operativo nazionale «protezione civile 1997-1999», approvato con decisione della Commissione delle Comunità europee C (1997) 3498 del 5 dicembre 1997, C (1999) 3391 del 4 novembre 1999 e C (2000) 1263 del 30 maggio 2000, è assegnato l'ulteriore importo di euro 25.500.000,00 in favore del presidente della regione Campania - Commissario delegato. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico dell'unità previsionale di base 13.2.3.1, capitolo 957 del centro di responsabilità n. 13 «protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. O.P.C.M. 24/03/2005 n. 3417 – Disposizioni urgenti di protezione civile Art. 10. 1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3334 del 2004, le parole «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2005». 2. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, la parola «sei» è sostituita dalla parola «otto». |
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